Ascensori

DPR 162/99 e DIR. 2014/33/UE - Verifiche e Certificazioni

D.P.R. 30 APRILE 1999, NR.162 E S.M.I. (DPR N.23/2017)

La Direttiva Ascensori 2014/33/UE, recepita dal DPR N. 23/2017, ha per oggetto principale la commercializzazione, la messa in esercizio e il mantenimento degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, nonché degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

Affinché un impianto sia sicuro è necessario seguire dei semplici passaggi:

  1. certificare il prodotto ascensore sottoponendolo a Marcatura CE (allegati IV, V e VIII)
  2. trasmettere la messa in servizio dell'impianto all’Ufficio competente del Comune di appartenenza trasmettendo a questo la richiesta di assegnazione del numero di matricola
  3. sottoporre l’impianto a regolare manutenzione periodica da parte di Ditta di Manutenzione abilitata
  4. procedere all’effettuazione delle verifiche periodiche biennali da parte di soggetti incaricati tra i quali l’Organismo di Certificazione individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico
  5. procedere all’effettuazione delle verifiche straordinarie da parte di soggetti incaricati nel caso in cui siano state apportate le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto.

L’Organismo è abilitato per l’effettuazione delle verifiche ispettive periodiche, straordinarie ( D.P.R. 162/99 e s.m.i.) e certificazioni di prodotto (Direttiva Ascensori 2014/33/UE) di impianti ascensori quindi in grado di soddisfare le fondamentali esigenze richieste dalla normativa:

  • Certificare il prodotto ascensore sottoponendolo a Marcatura CE (allegati V e VIII)
  • Svolgere Verifiche periodiche e straordinarie, per la valutazione del mantenimento della sicurezza degli impianti in esercizio

L’organismo effettua anche l’attività di certificazione ai fini di accordo preventivo di cui all’art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99, (D.P.R. n. 8/2015).

Le verifiche in oggetto si applicano ad ascensori e montacarichi in servizio privato nonché alle piattaforme elevatrici e agli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in accordo agli articoli 13 del DPR 162/99 e s.m.i..

Tali verifiche sono verifiche ispettive, con cadenza biennale, dirette ad accertare che le parti dell’ascensore da cui dipende la sicurezza dell’impianto siano efficienti e funzionino correttamente e che siano stati risolti rilievi/prescrizioni di cui ai precedenti verbali d’ispezione.

A seguito di richiesta di ispezione (periodica e/o straordinaria) dal parte del Cliente (Proprietario o suo legale rappresentante) I.G.M. formula offerta economica, formulata sulla base del Tariffario vigente deliberato.

Il Cliente attiva il servizio con l’accettazione dell’offerta, che può avvenire attraverso la sottoscrizione della stessa, oppure attraverso apposito contratto redatto secondo quanto previsto nell’offerta economica.

Le verifiche in oggetto si applicano ad ascensori e montacarichi in servizio privato nonché alle piattaforme elevatrici e agli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in accordo agli articoli 14 del DPR 162/99 e s.m.i..

Il Cliente richiede la Verifica Straordinaria nei casi previsti dal DPR 162/99 e s.m.i.:

  • In caso di esito negativo della precedente verifica periodica, al fine di verificare l’eliminazione delle Non Conformità rilevate;
  • Dopo un incidente, anche non seguito da infortunio;
  • A seguito di modifiche sostanziali dell’impianto quali in particolare:
    1. cambiamento della velocità
    2. cambiamento della portata
    3. cambiamento della corsa
    4. cambiamento del tipo di azionamento (elettrico o oleodinamico)
    5. sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Nei casi di modifiche sostanziali dell’impianto, il Manutentore trasmette anticipatamente all’Organismo I.G.M. la documentazione a corredo, in modo che il verificatore la possa valutare prima di effettuare l’attività di verifica straordinaria.

La Certificazione di Prodotto degli Ascensori secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 e s.m.i. e della Direttiva 2014/33/UE “Direttiva Ascensori” è il processo secondo il quale il fabbricante o il suo mandatario appone la marcatura CE all’impianto e lo immette sul mercato.
La certificazione può essere effettuata dal fabbricante stesso o altrimenti si deve avvalere di Organismo Notificato secondo tre modelli di certificazioni:

  1. Allegato IV (Esame del Tipo)
  2. Allegato V (Esame Finale)
  3. Allegato VIII (Unità Prodotto)

L’Organismo è abilitato per la certificazione di prodotto (Direttiva Ascensori 2014/33/UE) di impianti ascensori ai sensi degli Allegati V e VIII.

La richiesta di certificazione viene presentata utilizzando apposito modello e dalla data di ricezione, la Segreteria Tecnica di I.G.M. provvede alla formulazione dell’offerta tecnico-economica; l’offerta economica viene formulata sulla base del Tariffario vigente deliberato e trasmessa unitamente alla Domanda di Certificazione (DC) che è il documento con il quale il Richiedente chiede a I.G.M. di assumere l’incarico per l’esecuzione della Valutazione della conformità del prodotto da certificare secondo gli allegati previsti.

Avviato l’iter di Certificazione questo ha lo scopo di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva stessa, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento.

Il Comitato di Certificazione, dopo aver esaminato la correttezza formale dell’iter di certificazione, redige apposita Delibera di Certificazione e presenta l’Attestato CE di Conformità alla Direzione Generale per la delibera finale ed il rilascio dell’Attestato.

L’organismo effettua anche l’attività di certificazione ai fini di accordo preventivo di cui all’art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99, (D.P.R. n. 8/2015).